Indipendenza dei controlli elettrici
“Nella sentenza Tribunale amministrativo A-7688/2010 del 6 giugno 2011 il Tribunale amministrativo federale ha approfondito la tematica dell’indipendenza dei controlli elettrici. Conformemente all’art. 31 OIBT, chi ha partecipazione alla concezione, all’esecuzione, alla modifica o riparazione dell’impianto da controllare non può effettuare né il controllo di collaudo previsto dall’art. 35 capoverso 3 né il controllo periodico né i controlli saltuari.
Il Tribunale amministrativo federale arriva alla conclusione che in virtù del suo testo e del suo scopo questa disposizione va interpretata in senso stretto.”