Legge federale LIE del 24 giugno 1902

Concetto di sicurezza elettrica:

Articolo 27

Quindi:

1  Se nell’esercizio di un impianto a corrente forte o corrente debole, sia esso di proprietà privata o pubblica, vien uccisa o ferita una persona, il gestore dell’impianto è responsabile del danno causato, se non può provare che l’infortunio è dovuto sia a forza maggiore, sia a colpa o negligenza di terzi, sia infine a colpa grave dell’ucciso o del ferito.

Legge federale
di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) 

Articolo 58

Quindi:

1 Il proprietario di un edificio o di un’altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione. 

Ordinanza Corrente Forte 734.2 del 30 marzo 1994 ( Concetto di sicurezza elettrica)

Arte. 10 Protezione dal contatto

Quindi:

Gli esercenti degli impianti a corrente forte provvedono affinché le persone non edotte sui pericoli non possano esporsi a pericolo avvicinandosi, direttamente o impartire (ad es. con utensili, attrezzi di comune, ecc.), quindi anche per inavvertenza, agli elementi dell’impianto sotto tensione in esercizio ed ai dispositivi elettrici ad essi raccordati.

Articolo 12 Istruzione del personale ammesso nella zona d’esercizio

Quindi:

1  Gli esercenti degli impianti a corrente forte devono elaborare un concetto di sicurezza per i loro impianti ed istruire, nel quadro di questo concetto, il personale che ha accesso alla zona d’esercizio, esegue manovre di esercizio o lavora agli impianti.

Articolo 17 Obbligo di controllo e di manutenzione

Quindi:

1 Gli esercenti sono tenuti a provvedere in permanenza alla manutenzione dei loro impianti a corrente forte, a pulirli ed a controllarli periodicamente, ed eventualmente affidando a terzi l’esecuzione di questi lavori.

Quindi:

E’ importante che i responsabili conoscano il concetto di sicurezza elettrica e lo applichino in modo adeguato.

Il concetto di sicurezza deve essere adattato alla situazione attuale: non vale in tutte le situazioni!

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