Separazione tra attività d’installazione e di controllo

INDIPENDENZA DEI CONTROLLI:

Arte. 31 Indipendenza dei controlli (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione OIBT RS 734.27)

Chi ha partecipazione alla concezione, all’esecuzione, alla modifica o alla riparazione di un impianto non può effettuare né il controllo di collaudo previsto dall’articolo 35 capoverso 3 né il controllo periodico né i controlli saltari.

Con questa disposizione, il legislatore intende garantire la tutela delle persone e dei beni, rispetto ai rischi elettrici.

La separazione delle attività (di controllo rispetto a quella di installazione), tende ad assicurare la neutralità della persona che esegue il controllo rispetto a quella che lo ha realizzato (realizzato si intente progettato, installato, riparato, ecc.).

Il principio del doppio controllo, conosciuto anche come principio dei “quattro occhi”, impone quindi che: “Chi in qualità di titolare di un’autorizzazione di controllo, esegue controlli tecnici ai sensi dell’art. 32 OIBT , non può eliminare lui stesso i difetti contestati”.